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Cosa sono le Comunità energetiche

Le  comunità energetiche sono un soggetto giuridico controllato da membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che possono essere piccole e medie imprese o  utenti finali domestici (singoli o famiglie)  intestatari di un punto di prelievo, o Pod.

Ma anche enti territoriali, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, il terzo settore e di protezione ambientale.

 

Nascono per fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri  della comunità e servono a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. I benefici per chi crea una Cer sono l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, i minori costi in bolletta dell’energia per cittadini e imprese e nuove opportunità economiche per il territorio.

 

Le agevolazioni sono di due tipi: incentivi in tariffa e contributi a fondo perduto grazie alle risorse del Pnrr pari a 2,2 miliardi di euro.

 

Incentivo in tariffa – Per chi contribuisce a una Cer entro il 31 dicembre 2027,  consente un risparmio sui costi dell’energia, una tariffa incentivante sull’energia condivisa e una potenza massima agevolabile di 5 GWatt.

Contributo a fondo perduto del 40 per cento dell’investimento  – E’ rivolto ai territori dei comuni sotto i 5mila abitanti che creano una Cer. La potenza agevolabile è di almeno 2 gWatt fino al 30 giugno 2026. E’ cumulabile con  con incentivo in tariffa. 

 

Per accedere alle agevolazioni è necessario individuare  un’area dove realizzare l’impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria.

La Cer va creata con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. In via preliminare è sempre meglio verificare con i Gse (gestori dei servizi energetici) se il progetto può essere ammesso all’incentivo. Una volta ottenuta l’autorizzazione a installare e connettere il proprio  impianto alla rete in modo che sia operativo si richiede l’incentivo al Gse.

 

La tariffa incentivante è composta da una parte fissa e da una parte variabile.  La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, mentre la parte variabile è in funzione del prezzo di mercato dell’energia (Pz).

La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell’energia (Pz)

 

Potenza impianto                                                              Tariffa incentivante

potenza < 200 kW                                                             80 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)

200 kW < potenza < 600 kW                                           70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)

potenza> 600 kW                                                              60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)

 

E’ prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.

 

Zona geografica                                                                Maggiorazione tariffaria

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana,

Umbria, Abruzzo)                                                                               + 4 €/MWh

 

Regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli                                      +10 €/MWh

Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte,

Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

 

La tariffa incentivante fissa è riconosciuta  per vent’anni sulla quota parte di energia elettrica condivisa. Vi si accede presentando la domanda di incentivazione al Gse entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. Gli incentivi in forma di tariffa sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui allart. 9 del Reg. (UE) 241/2021.

 

Per accedere alla tariffa incentivante  sono necessari i seguenti requisiti: potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 mWatt; Cer costituita alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi; avere gli impianti e i punti di prelievo della Cer connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

I consumatori finali devono essere informati dalle Cer sui benefici  dall’accesso alla  tariffa o avere una rendicontazione annuale dei benefici conseguenti all’applicazione della tariffa premio.

 

I requisiti di accesso al contributo in conto capitale del Pnrr sono i seguenti:

le Cer devono essere costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale; devono avere una potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MWatt; l’avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo; ove previsto deve esserci il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; gli impianti di produzione e i punti di prelievo della Cer devono essere connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria; il riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR); l’entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target Pnrr).

 

Spese ammissibili e massimali di  investimento contributo Pnrr

Sono ammissibili le seguenti spese:  realizzazione di impianti a fonti rinnovabili; fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;  acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;  opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; connessione alla rete elettrica nazionale; studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari; progettazioni, indagini geologiche e geotecniche; direzione lavori e sicurezza; collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto. Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso al finanziamento.

 

Limiti del costo di investimento massimo:

1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

O.T.R.

Fonte – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica