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Prorogato lo stato d’emergenza al 31 gennaio 2021

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha prorogato il  7 ottobre scorso con il decreto 125  lo stato d’emergenza da Sars-Cov-2 al 31 gennaio 2021, che prevede la possibilità per l’esecutivo di adottare misure urgenti volte per contrastare la diffusione del virus. Stando alle decisioni prese, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per determinati periodi,  ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, ma che possono essere ripetuti e o modificati, sulla base dell’andamento epidemiologico.

 

Il decreto  obbliga i cittadini  ad avere sempre con sé la mascherina  e amplia i casi in cui è necessario indossarla, ossia non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo viene meno qualora si sia con persone conviventi, si sia soli o si stia svolgendo attività sportiva.

 

Sono inoltre esclusi dall’obbligo  i bambini under sei, le persone  con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.

 

 

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive.

 

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza Cpovid, in scadenza al 15 ottobre 2020.

 

In riferimento specifico alle regioni il governo ha stanziato finanziamenti sanitari alle regioni Abruzzo 67,667 milioni di euro, Campania 295,450 milioni, Lazio 304,462 milioni e Sicilia 400,533 milioni, mentre ha deciso di impugnare la legge 18 del 7 agosto 2020 di Regione Lombardia sull’ assestamento al bilancio 2020 – 2022 in quanto ha ritenuto l’articolo 28, che incide su regime e durata dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, rimessi alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Lo stesso decreto impugna altresì leggi regionali di Toscana, Sicilia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia,  Lazio, Abruzzo, Sardegna,  Molise e Provincia autonoma di Trento perché in contrasto con la normativa nazionale.

O.T.R.