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Sars-Cov-2. Crescono i contagi. Il governo Conte decide nuove restrizioni per la Lombardia e 14 Province

ROMA – Considerato l’incremento  dei casi di Covid-19 in tutta Italia, il governo Conte ha emesso l’8 marzo un decreto legislativo con cui individua ulteriori misure di contenimento a carattere nazionale e per una uniformità della profilassi in Regione Lombardia e nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell’Emilia, Rimini,    Pesaro    e    Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara,    Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

 

Il decreto vieta ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori individuati e al loro interno,  salvo in caso di esigenze lavorative  o   necessità come quelli per motivi di salute e raccomanda alle persone con infezione  respiratoria  e febbre maggiore di 37,5° C di contattare il medico e di restare a casa limitando al massimo i contatti sociali e, a coloro che sono in quarantena perché risultati positivi al virus, vieta in assoluto di muoversi dalla propria  abitazione.

 

Sospesi: 1)  tutti gli eventi e manifestazioni in luogo pubblico o privato di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico; 2) i   servizi  educativi  per  l’infanzia  e  le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attivita’ scolastiche e  di  formazione superiore; 3)  le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 4) i concorsi , gli esami di stato e di idoneità; 5) i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonché’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a livello regionale; 6) le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi.

 

Chiusi  i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura e chiusi nelle giornate festive e prefestive  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  i negozi al loro interno e dei  mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di un metro.

 

L’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Consentite: 1) le attivita’ di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione; 2) le attivita’ commerciali diverse da quelle  della ristorazione a condizione che il gestore garantisca un accesso che eviti gli assembramenti  di  persone i n considerazione delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al  pubblico e sempre nel rispetto del distanziamento di un metro fra i visitatori.

Ombretta T. Rinieri

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