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In vigore la riforma della Pubblica Amministrazione

logoQuattro i capitoli della riforma: misure urgenti per l’efficienza della pa e per il sostegno dell’occupazione (pubblico impiego e riorganizzazione della pa); interventi urgenti di semplificazione (accesso ai servizi della pa da parte di cittadini e imprese); misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (controllo sulle opere pubbliche); misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione di quello telematico. Testo

Fra le novità,  previsti il ricambio generazionale, la mobilità obbligatoria e volontaria, la semplificazione del turn over, ma anche razionalizzazioni e semplificazioni. Sul primo punto non sarà più possibile nel pubblico impiego restare in servizio dopo l’età pensionabile: i trattenimenti in servizio, in essere al 25 giugno, data di entrata in vigore del decreto, sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Quelli già disposti e non ancora efficaci al 25 giugno sono revocati.

I magistrati e gli avvocati dello Stato resteranno in servizio fino al 31 dicembre 2015 al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari. Inoltre le amministrazioni potranno disporre il pensionamento dei dipendenti che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva, liberando ulteriori posti per nuovo assunzioni. I lavoratori in pensione, privati o pubblici, non potranno più avere incarichi dirigenziali o direttivi.

Le amministrazioni e gli enti pubblici non economici potranno assumere nel 2014 personale a tempo indeterminato per una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo cessato nel 2013. Le assunzioni potranno avvenire nella misura del 40 per cento per il  2015,  del  60  per il 2016, dell’80 per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.  A  polizia,  vigili del fuoco e  scuola  verrà applicata   la normativa di settore, che semplificherà le assunzioni rimanendo il solo  vincolo finanziario e non anche quello del numero di dipendenti.

Il decreto semplifica il ricorso alla mobilità,   in quanto per quella volontaria, tra le amministrazioni centrali dello Stato, non è più previsto l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede.

In tema di razionalizzazione  unificate le scuole di formazione delle amministrazioni statali, soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e rafforzate le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione, diminuite le autorità indipendenti e prevista la ricognizione degli enti pubblici e l’unificazione delle banche dati sulle società partecipate.

Per i disabili e per i malati cronici, è ridotto alla metà il contributo dovuto dalle imprese alle camere di commercio, sono semplificati e accelerati i controlli della Corte dei conti, sono accelerati i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

Fonte

Testo Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014