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Trasparenza nella pa, quadro normativo e applicazione

header-civitIl principio di trasparenza nella pubblica amministrazione, ritenuto strumentale a quello dell’integrità, è stato affermato nel 2009 dal decreto legislativo n. 150. La Legge 190 del 2012 ha integrato il suo impianto, sottolineando l’importanza della trasparenza per prevenire la corruzione. In attuazione della delega contenuta nella legge, il 14 marzo 2013 il governo ha adottato il decreto legislativo n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” spiegando quali siano i principali obblighi di pubblicazione vigenti.

In relazione ai quesiti concernenti gli articoli 26 e 27 del d.lgs 33/2013 l’Anac ha adottato la delibera 59/2013 con cui chiarisce che oltre alle amministrazioni pubbliche si cui all’art.1, c.2 del d.lgs 165/2001, sono tenuti alla pubblicazione anche gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici eocnomici, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società controllate ai sensi dell’arti. 2359 del codice civile.  

Nella delibera è stato chiarito che devono essere pubblicate le informazioni relative a provvedimenti volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato non i compensi dovuti dagli enti a imprese e professionisti privati come corrispettivo (i quali devono comunque essere pubblicati in virtù di altre disposizioni). La pubblicazione è obbligatoria per importi superiori a mille euro,      sia erogati con un unico atto o con atti diversi a un unico beneficiario nell’arco dell’anno solare.

Nella sua attività di vigilanza, l’Anac ha verificato nel 2013 l’assenza di pubblicazione delle attestazioni da parte di tre ministeri e da parte di diverse regioni, mentre ha registrato buoni livelli di pubblicazione da parte delle università (7’’%), delle Asl e degli enti pubblici nazionali (63%), mentre il dato tende a decrescere per i grandi comuni, le province e le camere di commercio. Più bassi ancora sono le pubblicazioni delle attestazioni dei comuni di piccole e medie dimensioni.

I dati relativi ai consulenti e ai collaboratori sono spesso pubblicati in modo sommario e non completo: frequentemente mancano le attestazioni circa l’assenza dei conflitti d’interesse, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, i curricula vitae, nonché gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi.

Carente anche la pubblicazione dei dati sui dirigenti: spesso mancano i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, le attestazioni sull’assenza di conflitti d’interesse, nonché le informazioni sulle retribuzioni, che in alcuni casi sono pubblicate per qualifica del personale e non relativamente al singolo dirigente.

 

Informazioni su bandi e contratti

La pubblicazione di bandi di gara e contratti risulta molto disomogenea. Solo un numero limitato di casi ha rispettato le specifiche tecniche diramate dall’Avcp e poco meno della metà dei ministero ha pubblicato in modo completo le informazioni relative alle modalità per l’esercizio dell’accesso civico e agli specifici referenti interni. Quanto agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizoz politico, sono emerse basse percentuali di pubblicazioni dei dati relativi al personale utilizzato, ai consulenti e ai dirigenti.

O.T.R.

Fonte:

Legge 150/2009

d.lgs 165/2001

d.lgs 14 marzo 2013, n. 33

delibera Anac 59/2013