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Rapporto sul primo anno di attuazione della legge anticorruzione

header-civitA un anno dall’entrata in vigore della Legge 190/2012 le amministrazioni pubbliche hanno in minima parte nominato i responsabili della prevenzione della corruzione, privilegiano il rispetto formale di tempi e procedure a scapito di una efficace politica di prevenzione  della corruzione con il rischio che i dirigenti, preoccupati della loro accresciuta responsabilità, reagiscano adottando un approccio meramente formale e che i procedimenti amministrativi diventino ancora più lenti e farraginosi. Relativamente ai comuni, in Lombardia gli enti locali con il responsabile prevenzione corruzione sono 626 su un totale di 1544, solo il 41% del totale. La regione più virtuosa è la Valle d’Aosta con il 64%. 

Nel dicembre scorso L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) ha pubblicato  il primo rapporto di attività in ottemperanza alla Legge 190 del 2012. L’Autorità si occupa di valutare l’applicazione della Legge nelle amministrazioni e le misure adottate in termini di integrità e trasparenza mantenendo una spiccata indipendenza rispetto all’Esecutivo, alle amministrazioni e ai vertici politici.

La 190/2012 contiene le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pa” ed è nata per contrastare la corruzione  in un’ottica di prevenzione ancorché di repressione, riformando  il sistema per raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità attraverso la diffusione della cultura della valutazione, della qualità e della trasparenza, della semplificazione, della digitalizzazione e della revisione della spesa pubblica.

La legge recepisce gli impegni internazionali derivanti dalla convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e dalla convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999, ma nonostante gli interventi dell’Autorità e a un anno dalla sua entrata in vigore, in nessun comparto delle amministrazioni, neppure in quelle di grandi dimensioni come i ministeri, al 28 novembre 2013, erano stati nominati i ‘responsabili della prevenzione della corruzione’. Figure che costituiscono  il perno organizzativo dell’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione, al quale spetta il compito di assicurare , fra l’altro, l’efficace attuazione  del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nella sua relazione, l’Autorità rileva la scarsa attenzione della amministrazioni all’integrità, a eccezione di casi isolati di applicazione dell’analisi del rischio: nel 2013 poche amministrazioni avevano previsto obiettivi, indicatori e target di trasparenza e integrità all’interno dei piani della performance.

La mancata concretezza alla legge ha indotto l’Autorità a intervenire sui contenuti del Piano nazionale anticorruzione delle amministrazioni e sulle indicazioni in esso previste, che “devono contenere obiettivi appropriati e indicatori di misurazione adeguati in modo coordinato con gli altri strumenti di programmazione quali il bilancio (che garantisce la sostenibilità finanziaria degli interventi preventivati), il Piano della performance (in cui dovrebbero confluire gli obiettivi strategici e operativi scelti da ciascuna amministrazione, anche con riferimento alle misure di attuazione del piano triennale), il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano per la formazione.

Il Rapporto dell’Autorità rilascia un’immagine di amministrazioni pubbliche restie all’assunzione delle relative responsabilità, che spesso privilegiano il rispetto formale di tempi e procedure piuttosto che la consapevole attuazione di una efficace politica di prevenzione  della corruzione con il rischio che i dirigenti, preoccupati della loro accresciuta responsabilità reagiscano adottando un approccio meramente formale e che i procedimenti amministrativi diventino ancora più lenti e farraginosi.

Trasparenza

Il processo di adeguamento alle norme sulla trasparenza è stato avviato, ma l’efficacia della pubblicazione di dati, documenti e informazioni è compromessa dall’atteggiamento culturale delle amministrazioni che sono poco propense a rendere conto delle proprie attività. I siti istituzionali hanno sì ampliato la gamma delle informazioni pubblicate, ma l’efficacia della trasparenza, “quale strumento per promuovere effettivamente forme diffuse di controllo sociale, è ancora molto insoddisfacente, anche a causa della ritrosia o dell’incapacità della maggior parte delle amministrazioni a generare e diffondere informazioni relative ai servizi erogati e ai relativi costi, la cui pubblicazione è necessaria per rendicontare la performance verso l’esterno”.

 

Interventi di vigilanza

Gli interventi di vigilanza dell’Autorità, partiti nel 2013, sono quest’anno in crescita. Anche perché stando all’organismo,  “rimangono incerti i confini di applicazione della normativa sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a causa dei riferimenti poco chiari sia alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea (art.1 c.34 legge n.190/2012), a cui solamente si applica il regime della trasparenza, sia alle società quotate e loro controllate a cui non si applica la trasparenza, laddove “quotazione” e “controllo” possono avere varie accezioni”.  Mentre sono ritenuti opportuni una soglia minima della quota di partecipazione pubblica cui collegare gli obblighi di trasparenza  in capo all’ente partecipante, la chiarezza relativa ai dai da pubblicare sui servizi, “a cominciare dalla contabilizzazione dei costi” e la definizione dei confini, oggi incerti, tra la difesa della privacy e quella della trasparenza.

La spinta dal basso

Per combattere la corruzione, cittadini e imprese , singoli o  associati, possono collaborare nella predisposizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione , dei programmi triennali per la trasparenza e l’integrità e dei codici di comportamento delle singole amministrazioni e anche nel segnalare,  ai soggetti preposti al controllo,  la carente applicazione delle norme  anticorruzione, le situazioni di incompatibilità e la violazione dei codici di comportamento.

Ombretta T. Rinieri

Fonte: Rapporto sul primo anno di attuazione della Legge 190/2012