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Come funziona la mediazione civile

ARESE – La mediazione civile (dlgs 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) è gestita da organismi iscritti in un registro apposito del Ministero della Giustizia. Il mediatore è un  terzo imparziale rispetto alle parti, le assiste  e cerca con loro di giungere a un accordo che ponga fine a una controversia. Può essere un avvocato (tutti i legali lo sono di default) o un professionista abilitato (devono essere iscritti a un ordine)  con competenze in tecniche di negoziazione e mediazione e con conoscenze specifiche nella materia oggetto di controversia. Si concentra sui bisogni e le necessità delle parti, lasciando le questioni di diritto ai margini del procedimento.

Il mediatore facilita un accordo, ma non può rendere giudizi o decisioni vincolanti. Se le parti non trovano l’accordo, possono sempre ricorrere al giudice. Posto che per talune materie obbligatorie la mediazione è vincolante e pertanto deve essere tentata prima di avviare una causa civile.

Le materie obbligatorie sono: condominio; diritti reali; divisioni patrimoniali; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende;  risarcimento del danno per responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari, finanziari; contratti e convenzioni contenenti clausole di mediazione; statuti e atti con clausole di mediazione.

La mediazione è possibile anche per talune materie facoltative, quali: parte disponibile del diritto del lavoro; recupero crediti commerciali, fra privati, condominiali (solo se attinente la detrerminazione delle modalità di rientro del debito); risarcimento danni; controversie aziendali e societarie; rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali (nell’area dei diritti disponibili); appallto; prestazioni d’opera intellettuale e manuale; mandato; contratti di agenzia; altro diritto civile (da specificarsi).  

La mediazione civile parte con un incontro preliminare informativo e gratuito, che si deve tenere entro trenta giorni dal deposito della domanda presso la segreteria dell'organismo e, da quella data, deve concludersi entro tre mesi.  Durante l'incontro, il mediatore verifica l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla mediazione e, qualora esistessero, parte la mediazione vera e propria, che può avvenire in sessione congiunta e o separata. Il mediatore infatti è tenuto alla riservatezza, che può essere fatta valere anche davanti a un giudice. Il mediatore redige il verbale della seduta che deve essere condiviso e sottoscritto dalle parti dopodichè verbali e accordo allegato saranno consegnati dal mediatore alla Segreteria dell'Organismo (per Arese, Icaf).

L’atteggiamento non collaborativo di una parte o la mancata presentazione in mediazione di una parte convocata potrebbe essere pregiudiziale per la stessa, perchè il giudice potrebbe ritenere di  sanzionare amministrativamente la parte che non ha aderito alla mediazione o che ha rifiutato di partecipare in quanto l'eventuale causa rappresenta un costo per lo stato. Lo s tesso vale per le materie non obbligatorie. La parte che tenta la mediazione e non ha successo può dire: < Abbiamo fatto un’ipotesi di proposta, l’abbiamo sottoposta, ma l’altra parte non ci ha nemmeno risposto> e il giudice può tenerne conto. 

Costi per le materie obbligatorie.  Per le controversie fino a mille euro 43,33 euro; da mille a 5mila 86,67; da 5001 a 10mila 160; da 10.001 a 25mila 240; da 25.001 a 50mila 400; da 50.001 a 250mila 666,67; da 250.001 a 500mila mille euro; da 500.001 a 2.500.000 1900; da 2.500.001 a 5 milioni 2.600 e da oltre 5milioni 4.600 euro.

Da segnalare che i costi della mediazione sono fiscalmente detraibili.

Ombretta T. Rinieri 

(pezzo completo dell'articolo pubblicato su "Il Notiziario del 24 marzo 2017 – pag. 74)