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Giudizio di esclusione dalla valutazione d’impatto ambientale del progetto Variante al Piano di recupero intercomunale per la reindustrializzazione dell’ex Alfa Romeo

da parte della direzione generale territorio e urbanistica di Regione Lombardia

alfa-aerea5….  di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 12 aprile1996, giudizio d’esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale del progetto relativo al Progetto di Variante al Piano di Recupero Intercomunale per la reindustrializzazione Area dello stabilimento Ex Alfa Romeo – “Progetto Variante ABP” – oggetto di Accordo di Programma interessante Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Lainate e Rho”, così come presentato dalla società A.B.P. s.r.l. a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni da verificarsi nei successivi iter amministrativi- autorizzativi del progetto:

  1. considerata la non totale determinazione delle attività che potrebbero insediarsi nel comparto si rileva come l’attuale procedura di verifica sul progetto in esame non è liberatoria circa l’eventuale assoggettabilità a specifica procedura di VIA e/o verifica di particolari attività insediabili, qualora rientranti nelle categorie d’opere / progetti di cui al D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche; pertanto qualora le attività individuali rientrassero nelle suddette categorie d’opera, le singole attività dovranno essere soggette a specifica procedura di Verifica o di V.I.A.,
  2. II. relativamente alle operazioni di bonifica in essere e/o in corso di progettazione ex D.M. 471/99 dei terreni e delle acque sotterranee, poiché gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, l’emanazione delle concessioni edilizie potrà essere rilasciata solo dopo che l’Amministrazione Provinciale avrà certificato l’avvenuta bonifica del sito. I Comuni interessati e la Provincia di Milano, ognuno per le proprie competenze nell’ambito del percorso amministrativo delle procedure di bonifica, controlleranno l’ottemperanza di quanto sopra,

III. rispetto alla certificata avvenuta bonifica dei luoghi, si precisa che eventuali mutamenti della destinazione d’uso delle aree comportanti l’applicazione di limiti d’accettabilità di contaminazione più restrittivi, dovranno essere verificati ai sensi dell’art. 17, comma 13 del D.Lgs. 22/97;

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